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Protocollo per la protezione contagi nei concorsi

ll Dipartimento della funzione ha varato il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici, di cui articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (articolo 1, comma 10, lettera z)) che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

La norma fa riferimento allo svolgimento “in presenza” delle prove concorsuali. Restano prive di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

Occorre ribadire che sono comunque esclusi dalla portata della norma i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

La norma subordina lo svolgimento “in presenza” delle prove selettive delle procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni pubbliche e limitate alla presenza di 30 candidati (in sede o per sessione) all’adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Al riguardo, si precisa che la pluralità di protocolli prevista dalla norma, va intesa come riferita a successivi e possibili aggiornamenti del presente protocollo che, pertanto, per le finalità della norma, è unitariamente riferito a tutte le amministrazioni pubbliche che svolgano prove selettive rientranti nella previsione.

Il presente protocollo - validato dal CTS nel corso della seduta del 29 gennaio 2021- prende a riferimento il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS), aggiornandone e ad adattandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID‐19.

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021.

Tali indicazioni sono rivolte:

alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;

alle commissioni esaminatrici;

al personale di vigilanza;

ai candidati;

a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico);

eventuale personale sanitario presente in loco.

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

Il presente protocollo trova applicazione per le prove preselettive e per le prove scritte delle procedure concorsuali.

e prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.