Prospetto FCDE tiene conto delle rateizzazioni
Il principio contabile di programmazione, All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi, al punto 13.9 in materia di prospetto Fondo crediti dubbia esigibilità, è integrato del raccordo con i nuovi criteri di rateizzazione e reimputazione, a seguito della nuova modifica ai principi contabili.
Il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell’esercizio di riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall’ente per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell’esempio n. 5 dell’appendice tecnica allo stesso principio contabile.
Il prospetto è articolato nelle seguenti 8 colonne.
Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data evidenza delle quote che non richiedono l’accantonamento al fondo in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.
La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formatisi nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale composizione, il livello di prudenza adottato dall’ente nella decisione della determinazione dell’accantonamento effettivo al FCDE.
La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei residui attivi da considerare per la determinazione dell’accantonamento.
La colonna (d) evidenzia l’ammontare dell’accantonamento minimo obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla specifica tipologia.
Nella colonna (e) risulta l’accantonamento effettivo al fondo deciso dall’ente, che potrà essere maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all’importo accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell’allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
L’accantonamento deciso dall’ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la determinazione dell’accantonamento, possibile solo fino all’esercizio 2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio.
Nell’ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato dall’ente nel risultato di amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del rendiconto.
Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.
Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, è compreso anche l’accantonamento riguardante i crediti del titolo V riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.
Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti :
- corrispondente all’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità,
-riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie,
- riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi, concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.
Il principio contabile applicato prevede anche che l’accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.