Proroghe negli affidamenti: da specificare la durata
Rilevando proroghe all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che si susseguono dal 2010 senza averne esplicitamente previsto un termine specifico, l'AGCM (parere AS1925 - bollettino n. 44 del 20/11/2023) ha ribadito che "la proroga sine die della durata dell’affidamento è illegittima, in quanto viola l’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022", il quale prevede che "la durata degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica sia fissata dall’ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici."
In merito, l'Autorità ha infatti osservato che "l’indeterminatezza della durata dell’affidamento, soprattutto quando intervenuto in assenza di procedure a evidenza pubblica, si pone chiaramente in contrasto con la concorrenza perché sottrae un bene economicamente contendibile alle dinamiche del mercato".
Richiamate sul punto anche alcune pronunce giurisprudenziali, è stato infine osservato che "La proroga estende ... la durata del contratto, impedendo il ricorso a gestioni dei servizi pubblici locali maggiormente efficienti, per cui è essenziale che “lo strumento della proroga sia confinato a situazioni eccezionali ed imprevedibili non altrimenti gestibili”, tali cioè da non eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, in un’ottica di necessarietà e proporzionalità, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche".