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Proroga in materia di registrazione aiuti di stato

Il DL 198/2022 Milleproroghe, convertito in legge n. 14/2023, all’articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Viene inoltre prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:

  • i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
  • i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Come rilevato dal Servizio studi del Senato:

Il comma 1 dell'articolo 22 modifica l’articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020.

La norma stabilisce un periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge 73 del 2022 (vedi infra) e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto legge in esame.

Il citato regime di responsabilità è connesso al mancato adempimento dei seguenti obblighi:

- di trasmissione al Registro nazionale degli aiuti di Stato delle informazioni relative agli aiuti concessi;

- di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi;

- di espressa indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione di aiuti di Stato dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nonché dell'avvenuta interrogazione dello stesso.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 ha previsto (comma 1) che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti a trasmettere le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001, che ha assunto la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Il comma 2 ha previsto che il Registro contenga, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

In base al comma 3, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

Il comma 4 ha previsto che le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

Il comma 5 ha previsto che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continui a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento e venga assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro con quelli già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN e Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura - SIPA).

Il comma 6 ha delegato a un regolamento del MIMIT l'attuazione della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottata con il DM 115/2017.

Per il Registro nazionale aiuti vi è un apposito sito istituzionale che si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un’area pubblica (Sezione Trasparenza) e un’area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

L'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato.

I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 52, nonché la mancata indicazione espressa, nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti, dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e dell'avvenuta interrogazione dello stesso sono rilevati, anche d'ufficio, dai soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L'articolo 31-octies del decreto legge n. 137 del 2020, come modificato dal decreto in esame, ha tuttavia previsto che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporti responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. In particolare, il comma 1 motiva l'esonero in questione in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.

Il comma 2 dell'articolo 31-octies ha previsto che siano apportate al DM 115/2017 e all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, le modifiche necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità. La disposizione originaria aveva stabilito che tali modifiche dovessero essere apportate entro il 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto legge in esame.

Il comma 2 dell'articolo 22 modifica l’articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022.

La norma, ai commi 1-3, ha stabilito la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo:

  • i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
  • i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

La proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19, delle sezioni 3.1 e 3.12 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge n. 73 del 2022 conteneva la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (oggetto di ulteriore intervento per effetto delle disposizioni in esame per le quali vedi supra) relativa all’esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti.

Si rammenta che l’articolo 63 del decreto legge n. 34 del 2020 ha disposto che gli aiuti concessi in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cd. Temporary framework Covid19) soggiacciono all’osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).

Delfino & Partners supporta gli enti nella registrazione aiuti di Stato sul RNA.