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Proroga termini emissione avvisi di accertamento ante 2018, per ora va bene 26 marzo 2023

Il DL 18/2020 art 67 comma 1 primo periodo dispone che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Questa disposizione vale anche per gli anni seguenti? La risposta, in base alle numerose sentenze che si stanno susseguendo, è affermativa fino ai casi di decorrenza dei termini entro casi 8 marzo 2020. La risposta è negativa per gli adempimenti con scadenza 8 marzo 2020, quali ad esempio la dichiarazione IMU 2019. Beneficiano quindi della proroga fino a 85 giorni l’accertamento di inadempienze dichiarative fino al 2018 compreso e di inadempienze di pagamento fino al 2019 compreso.

Sul punto si è espressa nei giorni scorsi anche la Corte di Giustizia di Bari, con sentenza n. 192 del 14 febbraio 2023, in riferimento ai termini di notifica dell’accertamento IMU 2016, che sono scaduti il 26 marzo 2022 e non il 31 dicembre 2021. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto.

Di fatto l’art. 67 del DL 18/2020 costituisce, provvisoriamente, norma in deroga rispetto al disposto di cui Legge 296/2006 art. 1 comma 161 che prevede “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Si sono espresse favorevolmente in tale senso anche la CTP Napoli n. 12981 del 29/11/2021, CTP Napoli n. 12232 dell’11/11/2021, CGT II grado di Napoli n. 6771 dell’11/10/2022, CTP di Caserta n. 2807 del 28/9/2021. Dello stesso avviso è l'Agenzia delle Entrate, che si è espressa con Circolare 11/2020.