Proroga tecnica non oltre 6 mesi
ANAC con delibera n. 534/2024 ha confermato che una proroga tecnica non può superare 6 mesi-
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica ( Cfr. Delibere Anac nn. 576 e 591 del 28 luglio 2021; n. 292 del 12 giugno 2024; Cons. Stato, V, 12 settembre 2023 n. 8292; CGA Sicilia 28 agosto 2023 n. 549).
La proroga si traduce infatti in una fattispecie di affidamento diretto senza gara, che non trova fondamento nel quadro normativo e si pone in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e riprodotti dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, che ha recepito le direttive comunitarie in materia.