Proroga tecnica legittima per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali
Il TAR Emilia Romagna, con una recente pronuncia, ha confermato la legittimità della proroga tecnica di una concessione di servizio pubblico essenziale, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti che ne giustificano l'utilizzo.
La sentenza ha evidenziato che la proroga tecnica, pur costituendo uno strumento derogatorio rispetto ai principi di libera concorrenza, trova la sua ratio nella necessità di garantire la continuità di servizi pubblici essenziali nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario tramite procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto legittima la proroga in quanto:
- era stata disposta prima della scadenza del contratto originario
- era finalizzata ad assicurare un servizio pubblico essenziale (ripristino delle condizioni di sicurezza stradale)
- era limitata al tempo strettamente necessario per completare la nuova procedura di gara
- la procedura per il nuovo affidamento era già stata avviata.
Come chiarito dalla sentenza, trova applicazione l'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, che disciplina la proroga tecnica come strumento eccezionale utilizzabile "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto".
Il TAR ha precisato che la necessità della proroga tecnica condivide la stessa ratio della mancata declaratoria di inefficacia del contratto in essere, essendo entrambe finalizzate a garantire alla collettività un servizio essenziale per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.
La pronuncia conferma quindi l'orientamento consolidato secondo cui la proroga tecnica, pur rappresentando uno strumento eccezionale, costituisce un legittimo mezzo per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, purché sia adeguatamente motivata e limitata al tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo affidatario.