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Proroga smart working per i lavoratori fragili

L’art. 23 bis del DL 115/2022 appena approvato, in conversione in legge, dal Senato, prevede ai commi 1 e 2 la proroga fino al 31 dicembre 2022 di alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti.

La proroga in materia di lavoro agile di cui al comma 1 è relativa ai soggetti (di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni) che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita81. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap82, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per tali soggetti, che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati, il comma 1 in esame proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è peraltro previsto dalla normativa richiamata dal successivo comma 285 - e prorogata da quest'ultimo dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 - per alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle suddette (oggetto del comma 1).

Più in particolare, le categorie rientranti nell'ambito del comma 2 sono costituite da: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

I richiami normativi di cui al comma 2 concernono anche la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, un'altra fonte legislativa esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.