Proroga riscossione coattiva
L’art. 99 del DL 104/2020 “DL Agosto” interviene in materia di riscossione coattiva. Come evidenziato dalla relazione illustrativa al provvedimento, la norma proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
In particolare la nuova norma prevede:
Art. 99 - Proroga riscossione coattiva
- All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
- Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.