Proroga rendiconto e rideterminazione avanzo
Sono in corso al Senato i lavori per la conversione in legge del DL 21/2022.
Tra gli emendamenti in discussione ci sono anche la proroga del rendiconto enti locali al 31 maggio 2022 rispetto al termine, già scaduto del 30 aprile 2022 (di fatto è una sanatoria) e la possibilità di rideterminare il risultato di amministrazione 2021 in modo correlato con la certificazione dei Fondi Covid 2021. Di seguito riportiamo l'emendamento in questione:
1.In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2.Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendi- conto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».