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Proroga non legittima affidamento centro sportivo

ANAC ha rilevato a un Comune lombardo affidamento di immobili comunali ad uso impianto sportivo ad una società in modo “non conforme alla normativa”; proroga contrattuale della concessione non consentita dalla legge, come pure l’affidamento diretto allo stesso operatore.

L’Autorità ha evidenziato che "la transazione nei contratti pubblici non può rappresentare uno strumento per eludere le norme inderogabili contenute nel codice dei contratti pubblici”. Anac ha ricordato, inoltre, che “da una transazione non può mai derivare un affidamento senza gara dello stesso servizio, lavoro o fornitura, così come un prolungamento della durata originaria”.

Ora il Comune ha tempo 45 giorni per comunicare all’Autorità nazionale Anticorruzione come intende far fronte alla situazione, e quali decisioni intende assumere ai fini dell’avvio di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore della struttura sportiva a partire dal 1° settembre 2023.

L’istruttoria di Anac è partita da un esposto che faceva presente come il Comune aveva concesso in gestione per trent’anni ad una società un grosso centro sportivo, e continuava tale pratica tramite affidamento diretto, in proroga, senza ricorso a procedure di evidenza pubblica e in assenza per settimane di un titolo legittimante in capo alla società sportiva. La concessione trentennale era infatti scaduta il 23 marzo 2022, e fino alla nuova delibera a maggio 2022, la società sportiva aveva continuato a gestire gli spazi comunali senza titolo.

Il centro sportivo, in concessione trentennale, riguardava prevalentemente attività tennistica e calcetto, con annessi servizi di ristoro.

Dai controlli effettuati da Anac è emerso che, effettivamente, l’operato della stazione appaltante risultava “non conforme alla normativa di settore”, e che la proroga della concessione era “non legittima”.

L’Autorità ha evidenziato (Atto dirigenziale del 22 febbraio 2023) che “la transazione nei contratti pubblici non può rappresentare uno strumento per eludere le norme inderogabili contenute nel codice dei contratti pubblici”. Anac ha ricordato, inoltre, che “da una transazione non può mai derivare un affidamento senza gara dello stesso servizio, lavoro o fornitura, così come un prolungamento della durata originaria”.

Pertanto Anac rileva un “uso distorto” dello strumento della concessione da parte del comune lombardo, e una violazione del principio di rotazione negli affidamenti e degli inviti. Infine, Anac ha rimarcato la “mancata indicazione del valore stimato della concessione, determinante per identificare la procedura di affidamento”.