← Indietro

Proroga lavori messa in sicurezza edifici e territori piccoli Comuni

Uno degli emendamenti alla ddl di conversione in legge del DL 183/2020 “Milleproroghe” approvati dalla Commissione congiunta Affari Costituzionali – Bilancio alla Camera riguarda i tempi di avvio lavori per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che hanno beneficiato dei fondi ex DL 34/2019 relativi alla messa in sicurezza di edifici e territorio. In particolare:

19-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:

a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;

b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;

c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;

d) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.

Richiamo normativo.

DL 34/2019 art. 30 comma 14 bis

14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018