Proroga dei termini di notifica non si applica agli enti locali
L’art. 157 del DL 34/2020 "Rilancio" dispone che In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’ articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Il tenore letterale della norma lasciava intendere la soggettività in capo non solo all’Agenzia delle Entrate, ma anche agli enti locali.
La Risoluzione MEF 6/2020 ha invece circoscritto l'ambito applicativo della proroga delle notifiche solo ai tributi erariali.
Quindi i Comuni potranno lavorare e notificare gli avvisi di accertamento 2015 e seguenti