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Proroga canone unico spettacolo viaggiante

L’art. 8 comma 3 del DL 4/2022 proroga al 30 giugno 2022 l’esenzione del canone unico patrimoniale per occupazione suolo attività spettacoli viaggianti e circensi.

In particolare:

Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

3.All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

In base a quanto indicato dal Ministero dell’interno con comunicato del 29 ottobre, i dati occorrenti per il ristoro andranno trasmessi direttamente dai Comuni mediante apposito modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Richiamo normativo:

DL 73/2021 art. 65 comma 6

6.Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7.Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.