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Proroga affidamento progettazione finanziata

Il ddl di conversione in legge del DL 183/2020 “Milleproroghe” ha confermato la proroga da tre mesi a sei mesi la proroga per l'attivazione delle procedure di affidamento della progettazione finanziata dall’art. 1 comma 1079 Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

DL 183/2020 art. 13 comma 8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi ».

Richiamo normativo

Legge 205/2017 art. 1 comma da 1079 a 1084

1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a finanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

1084. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).