Pronto il DM di modifica disciplina revisori
Il Dl 124/2019, collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020, ha previsto all’art. 57-ter modifiche alla disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario degli enti locali. In particolare:
- All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello provinciale”;
b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
“25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”.
2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.
Quindi le novità sono:
1) Il revisore è nominato su base provinciale e non più su base regionale;
2) Il presidente del Collegio, negli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti è scelto dal Consiglio comunale tra i revisori di fascia 3.
A queste due novità normative si aggiungono quelle licenziate dall’Osservatoria Finanza locale nel 2018, che avrebbero dovuto fare uscire Decreto Ministeriale per:
3) l’individuazione di una quarta fascia di revisori per nomine negli enti con oltre 50.000 abitanti;
4) Il credito formativo da 20 punti per i revisori alle prime esperienze in fascia 1
Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha elaborato schema di Decreto che applica il criterio della base provinciale, dando la possibilità al revisore di scegliere tra due Province della propria regione, ma che nel frattempo non considera la quarta fascia.
Circa la nomina libera del Presidente del Collegio, il Viminale si era già espresso rilevando la decorrenza di tale disposizione a partire dal 25 dicembre 2019.
Circa i novizi revisori, il Decreto prevede infine un periodo di 18 mesi come istruttore di un revisore più esperto o come responsabile di servizio finanziario di ente locale.