Project, per esercitare la prelazione basta dichiarazione di impegno
Il TAR Toscana sez. I con sentenza n. 1095 del 28.09.2022 ha precisato che l’Amministrazione, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 per l’esercizio del diritto di prelazione del promotore, è tenuta ad acquisire solo la dichiarazione di impegno, unico atto indispensabile per integrare la volontà del proponente di impegnarsi all’affidamento dell’appalto in luogo del soggetto originariamente aggiudicatario.
Se il termine di 15 giorni per l’esercizio del diritto è da considerarsi perentorio, non vi è nessuna disposizione che procedimentalizza lo svolgimento dei vari adempimenti che precedono la stipula del contratto e, quindi, l’acquisizione della documentazione propedeutica a completare le caratteristiche del progetto e ad essere inserita nello stesso contratto. In assenza di una precisa disposizione di legge, deve ritenersi che il Legislatore abbia inteso lasciare alla libera determinazione dei contraenti il compito di stabilire i tempi e le modalità per porre in essere gli adempimenti successivi all’esercizio del diritto di prelazione e, ciò, coerentemente con la natura stessa del project financing, caratterizzato com’è da una più intensa collaborazione dei soggetti pubblici e privati nella definizione delle prestazioni da svolgere.
In materia di partenariato pubblico privato, tra cui project financing, Delfino & Partners svolge per conto degli enti locali valutazione dell’interesse pubblico secondo metodo di Public Sector Comparator e analisi del valore. Per informazioni: info@gruppodelfino.it