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Project non sussiste obbligo di aggiudicazione

Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 8072 del 19.09.2021, è intervenuto sul potere dell’Amministrazione di revocare le dichiarazioni di fattibilità e pubblico interesse di un’opera. Secondo il Consiglio di Stato, in una procedura di project financing, dalla proposta origina a favore del proponente una mera aspettativa, inidonea a dar luogo ad una responsabilità contrattuale, in assenza di un comportamento dell’amministrazione contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo.

A fronte di un primo stadio prodromico di un modulo che, utilizzando una locuzione civilistica, potrebbe essere assimilato ad una fattispecie a formazione successiva o progressiva, nessun vincolo può dirsi insorto sull’Amministrazione e, dunque, non può ravvisarsi in capo alla stessa alcuna violazione del dovere di correttezza o buona fede intesa in senso oggettivo.

Neppure possono essere invocati i principi di cui all’art 21 quinquies della l. 241/90, essendo tali principi applicabili solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente attributivi di vantaggi, dovendo essere esclusi, nelle ipotesi di atti “ad effetti instabili ed interinali”, qual è la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore (in quanto provvedimento che non attribuisce in maniera definitiva un vantaggio, essendo meramente ed eventualmente prodromico alla successiva indizione della gara).