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Project financing: soggetti ad IVA gli "abbuoni" al Concedente

La Risposta n. 584/2020 dell'Agenzia delle entrate qualifica, ai fini IVA, la cessione di beni, all'interno di un Project financing in ambito sanitario, senza pagamento di corrispettivo da parte del Concedente.

In particolare, nel caso di specie, la cessione da parte del Concessionario riguarda dei "containers" e relativi accessori (ad uso delle sale operatorie ed utilizzati per il servizio di sterilizzazione) il cui utilizzo non era stato formalizzato in sede di definizione del contratto iniziale, ma avveniva di fatto da parte del Concedente senza una definizione del titolo di possesso (cessione o comodato d'uso). Successivamente, la questione era stata regolata attraverso una rinegoziazione che aveva visto l'accordo sul trasferimento in via eccezionale dei beni al Concedente con rinuncia al prezzo della fornitura da parte del Concessionario.

La società riteneva che la fornitura dei containers fosse stata effettuata a titolo di "abbuono" e, come tale, riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 15 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui non concorre a formare la base imponibile IVA, tra l'altro, "il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata", essendo effettuata in conformità all'accordo iniziale e da considerarsi inserita in contratto con efficacia ex tunc, vale a dire al momento della sottoscrizione della originaria Convenzione.

L'Agenzia osserva, però, che l'accordo relativo al trasferimento della titolarità dei beni in esame, intervenuto in fase di rinegoziazione dell'originaria Convenzione, ha avuto lo scopo di definire le reciproche posizioni delle parti relativamente alla fornitura della merce e non già di rideterminare (indirettamente) il prezzo iniziale concernente la fornitura del servizio di sterilizzazione. Di conseguenza, la cessione dei containers non può configurarsi come "abbuono" ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, costituendo piuttosto una "cessione a titolo gratuito", imponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4) del Decreto, avendo il cessionario operato la detrazione della relativa imposta assolta sull'acquisto.