Project financing museale: canone soggetto ad Iva al 22%
L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 211/2020, conferma i precedenti interventi di prassi in materia ed assoggetta ad IVA il canone/contributo (o “prezzo”) previsto nell'ambito di una concessione in project financing - ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Infatti "il rapporto instaurato tra il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l'acquisizione dei relativi proventi. La natura contrattuale del rapporto, peraltro, trova conferma negli articoli 14 e 15 della Convenzione prevedono, rispettivamente, la clausola di risoluzione e le penalità per inadempimento che rappresentano strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, in ultima analisi testimoniano l'effettiva corrispettività tra le somme erogate e l'attività finanziata (cfr. Circolare n. 34/E del 22 novembre 2013)."
Il particolare oggetto del project financing, tuttavia, aveva spinto il Comune a ritenere applicabile l'esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 22) d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto riconducibile ad una "gestione globale" dei servizi museali nel suo interesse. Di diverso avviso è, però, l'Agenzia delle entrate. "L'operazione complessa sopra descritta" conclude l'Amministrazione finanziaria "non implica unicamente la mera visita ai musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente da esentare, come in precedenza accennato, ma deve essere ricondotta nell'ambito di una più generica prestazione di servizi; più specificamente in una più complessa obbligazione di fare, di cui all'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, tra l'altro, che "costituiscono prestazione di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte". Pertanto, il canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria.