Project financing: da annullare la gara immotivatamente limitativa della concorrenza
L’ANAC, con Parere di precontenzioso n. 198 del 16 aprile 2024, ha ritenuto non conforme alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 la procedura di gara condotta da un Ente per la realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica in project financing evidenziando come “conseguentemente la procedura di gara de qua debba essere annullata in autotutela e ripristinata sulla base delle disposizioni dettate in materia dal D.lgs. n. 36/2023”.
Nello specifico, l’Autorità, ha condiviso le criticità sollevate dalla società esclusa dalla procedura, tra cui “l’errata applicazione della disciplina di gara da parte del Comune …, l’assenza di taluni elementi necessari per poter valutare l’adeguatezza dell’offerta, l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione, nonché una gestione proficua dell’attività svolta”, ravvisando “un combinato disposto di limiti partecipativi manifestamente illogici, incongrui e sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto, verosimilmente volti a restringere al massimo la partecipazione a tutto vantaggio della società proponente”, nonché riscontrando l’intera documentazione di gara come “carente delle informazioni necessarie ai fini della formulazione di una offerta seria e consapevole da parte di tutti i potenziali operatori economici interessati e che è privo di fondamento il rilievo dell’Amministrazione comunale secondo cui, anche ove ci fossero stati vizi nella predisposizione e/o approvazione della fattibilità della proposta di project financing, questi avrebbero dovuto essere giudizialmente contestati entro i termini di legge”.