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Project financing: asseverazione PEF anche per le società di revisione legale

Con un Comunicato del Presidente del 23 giugno 2021 Anac ha fornito chiarimenti sui soggetti che possono rilasciare la perizia tecnica su cui deve basarsi la valutazione da parte della pubblica amministrazione per la partecipazione ai bandi di gara ai sensi dell'art. 183 c. 9 del D.Lgs. 50/2016. Detto articolo, analogamente all'art. 153 c. 9 del D.Lgs. 163/2006, riserva il potere di asseverare il PEF, oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli stessi, alle «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966».

"Allo stato" spiega ANAC " convivono nel sistema le “società fiduciarie e di revisione” inizialmente previste dalla legge n. 1966/1939, iscritte ad un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, abilitate unicamente all’attività di revisione “non obbligatoria”, ossia per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, e le “società abilitate alla revisione legale dei conti”, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, esse sole autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico, al pari di quelle autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico".

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la così detta “attività di asseverazione”, può essere svolta anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto il rimando di ci all'art. 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici alle "società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966" deve essere inteso all’attività svolta dalle società di revisione, ma non all’iscrizione all’albo previsto dalla legge 1966/39.

Nel dettaglio l'Autorità "ritiene che l’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici va inteso nel senso che l’attività di asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’interpretazione dell’Autorità è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa che, sulla base della complessa evoluzione e successione delle fonti, ripercorsa nel dettaglio dalla sentenza del Tar Lazio, Roma, II-ter, n. 1908/2018, «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966», ha affermato che il legislatore con la formulazione «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966». abbia inteso unicamente fare riferimento alla fonte normativa che per prima ha disciplinato le società di revisione, e che all’epoca conteneva l’unica definizione di società di revisione, senza tuttavia voler dare rilevanza alcuna alla questione del registro o Albo cui esse devono essere iscritte".