Programmazione di personale a seguito di liquidazione di Unione

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione 4 settembre 2026, n. 109/2026 ha risposto a quesito in materia di programmazione del personale in caso di liquidazione di Unione di comuni. La Corte non considera la liquidazione come un automatismo che spegne automaticamente l'Unione e riaccende i Comuni, ma come una fase transitoria che deve essere giuridicamente regolata, soprattutto per quanto riguarda funzioni, personale, spesa e capacità assunzionale.

La deliberazione affronta il problema della programmazione del fabbisogno di personale durante la liquidazione di un'Unione di Comuni, in una situazione nella quale l'Unione è destinata a cessare ma le funzioni non risultano ancora formalmente riattribuite ai Comuni aderenti. Il problema nasce dall'assenza di una disciplina statale o regionale organica che regolamenti in modo dettagliato la fase di liquidazione delle Unioni.

La Corte ribadisce che la messa in liquidazione dell'Unione non determina automaticamente la restituzione delle funzioni ai Comuni; finché una funzione rimane formalmente conferita all'Unione, permane in capo all'Unione la relativa competenza. La riattribuzione ai Comuni deve invece trovare fondamento nello statuto dell'Unione; negli atti che dispongono e regolano la liquidazione; nella concreta individuazione della decorrenza del trasferimento.

Di conseguenza, la programmazione del fabbisogno di personale non può essere attribuita al Comune semplicemente perché l'Unione è in liquidazione. Occorre prima individuare chi è formalmente titolare della funzione. La restituzione della funzione deve essere accompagnata dalla disciplina delle relative risorse.

Particolare attenzione deve essere riservata alla capacità assunzionale. Il passaggio della funzione dall'Unione ai Comuni deve essere coordinato con la capacità assunzionale già utilizzata; capacità eventualmente ceduta dai Comuni all'Unione; capacità residua; personale trasferito; cessazioni; spesa di personale. Il trasferimento di funzioni, quindi, non deve determinare una duplicazione della capacità assunzionale o un artificioso incremento della possibilità di assumere.

La spesa dell'Unione non può essere considerata separatamente da quella dei Comuni partecipanti. La liquidazione deve quindi essere gestita in modo da evitare che il semplice trasferimento del personale dai Comuni all'Unione e, successivamente, dall'Unione ai Comuni produca un incremento solo apparente della capacità di spesa.