Programma opere pubbliche da approvare entro 90 giorni il bilancio
L’art. 5 comma 6 All. 5 Dlgs 36/2023 dispone “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Ci si chiede se la norma si riferisca agli enti locali. La risposta è affermativa e arriva dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, con parere n. 4114/2026
Domanda:
Con riferimento a quanto disposto nell'allegato I.5., art. 5, comma 6, si chiede se è corretto, per gli enti locali, approvare il programma triennale dei lavori e il programma triennale di acquisto di beni e servizi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, purchè entro novanta giorni dall'esecutività della delibera
Risposta:
L’allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, che reca la disciplina di attuazione dell’art. 37 co 6 del Codice, all’art. 5, comma 6 consente agli enti locali di procedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Analoga disposizione è prevista all’art. 7 co 6 per l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale.
Il motivo è collegato alla possibilità di aggiornare la programmazione a seguito di modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio.