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Programma opere pubbliche assolto con il DUP per i Comuni più piccoli

Il DM Ministero Economia e Finanze del 18 maggio 2018, in materia di semplificazione del DUP per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha evidenziato il seguente passaggio “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione (……)”.

Anche a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 36/2023 la situazione non è cambiata. Lo stesso nuovo codice degli appalti e contratti ha abrogato il DM MIT n. 14/2018, ma di fatto ne ha mantenuto il contenuto negli allegati I.5 e I.7

L'allegato I.5 evidenzia all’articolo 5:

1.Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2.I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3.La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4.Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5.Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

Ne consegue che:

Il Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assolve all’obbligo di presentazione del programma triennale opere pubbliche tramite il DUP e assolve all’obbligo di pubblicazione dello stesso mediante la pubblicazione del DUP o stralcio di esso contenente il programma oo.pp.