Programma incarichi e collaborazioni

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2027-2029, gòi enti locali devono anche prevedere il livello di ricorso a incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazioni.

Il riferimento normativo è dato da art. 3, commi 55 e 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 55 è stato poi sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008. La norma prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo per attività istituzionali previste dalla legge oppure inserite nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, TUEL. Il programma serve a individuare preventivamente le attività per le quali il Comune prevede di poter ricorrere a collaborazioni autonome esterne.

L’art. 3 comma 56 Legge 244/2007 stabilisce che il regolamento dell'ente deve fissare limiti; criteri; modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Inoltre, il comma 56 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Quindi si individuano tre livelli da tenere distinti: 1. Programma approvato dal Consiglio: quali attività possono richiedere incarichi esterni. 2. Regolamento comunale: quali criteri e procedure devono essere rispettati. 3. Bilancio: qual è il limite massimo di spesa annua.

Il programma, tendenzialmente annuale, deve essere coerente con il DUP.

Sono esclusi da tale programmazione gli incarichi previsti per attività istituzionali stabiliti per legge, quali gli incarichi ai legali in giudizio, in caso di assenza di avvocatura civica; progettazione, direzione lavori, collaudi, altri incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche inserite nella programmazione; gli appalti di servizi di cui Codice contratti pubblici Dlgs 36/2023 e smi