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Programma delle collaborazioni autonome nel bilancio

In riferimento al programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 3 comma 56 Legge n. 244/2007, modificato dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, è utile ricordare che la Corte dei Conti Sezioni Riunite, con delibera n. 6/2005, richiamata da consolidata giurisprudenza contabile, ha distinto in modo netto la fattispecie, individuando:

a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5, D.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell’incaricato, dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (…) I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”;

b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l’amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione dei propri organi.

c) gli incarichi di ricerca, si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione affidante l’incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell’amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato.

In definitiva, è orientamento prevalente che il contenuto delle tre descritte categorie coincida e concretizzi un contratto di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Cosicché, la nozione appena descritta resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi, caratterizzato da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale.