Programma dei pagamenti e verifica interessi di mora nei verbali dei revisori
In materia di rispetto Riforma PNRR 1.11 riduzione dei tempi di pagamento, la Ragioneria Generale dello Stato ricorda, tra l’altro, nella Circolare n. 25/2024 che l’Organo di revisione deve verbalizzare i riscontri sulle verifiche sui tempi di pagamento e sull’esistenza di un programma dei pagamenti, ora diventato formale con l’introduzione dell’art. 6 DL 155/2024 che prevede un piano dei flussi di cassa annuali.
In particolare RGS rilevano i seguenti elementi essenziali:
Il programma dei pagamenti
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, giova ricordare, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l’intero ciclo della gestione del bilancio, ponendo l’attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell’esercizio e alle disponibilità effettive di cassa.
In tale ambito, compete agli organi di amministrazione l’adozione di opportune misure organizzative, atte ad assicurare la regolare e ordinata assunzione degli impegni di spesa in coerenza al programma dei pagamenti e ai relativi stanziamenti di cassa, ai fini del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente in materia.
Al riguardo, appare utile rammentare le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui, nelle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato, come individuate nell’elenco adottato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. Si sottolinea che la normativa in parola prevede che la violazione dell'obbligo del predetto accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.
Sul punto, si pone l’attenzione sui compiti spettanti anche agli organi di controllo interno degli enti ed organismi pubblici che, come espressamente stabilito dal citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni.
Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile
Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile presso gli enti e organismi pubblici sono svolte dai rispettivi collegi dei revisori dei conti e sindacali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Da ciò deriva che, con riferimento agli enti e organismi pubblici, gli accertamenti amministrativo-contabili in materia di tempestività dei pagamenti ricadono ugualmente nella competenza dei rispettivi collegi dei revisori e sindacali e devono essere svolti conformandosi alle disposizioni e ai principi recati dal Titolo III del sopra citato decreto legislativo n. 123/2011 (TUEL per gli enti locali)
Tanto premesso, si invitano i collegi dei revisori e sindacali, nell’ambito delle consuete attività di controllo, a pianificare puntuali verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, in ragione della circostanza che, come già detto in premessa, l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, il conseguimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, prevista tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sul punto, fermo restando che il collegio dei revisori o sindacale ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle attività di competenza, si ritiene opportuno rammentare di effettuare periodicamente – in coerenza con le cadenze temporali previste per le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 867 e 867-bis, della legge n. 145/2018 – il monitoraggio dell’andamento dei debiti commerciali e degli indicatori del tempo di pagamento e di ritardo, accertando se l’eventuale mancato rispetto dei tempi di pagamento abbia comportato l’addebito di interessi moratori a carico dell’ente.
Al contempo, nell’ipotesi in cui vengano rilevate criticità in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, andranno accertate le motivazioni che hanno comportato il pagamento tardivo degli stessi, prestando la massima attenzione sulle misure organizzative messe in atto dall’ente/organismo, al fine di creare sistemi di gestione idonei ad assicurare il rispetto dei termini prescritti per i pagamenti dei debiti commerciali, e vigilando, altresì, sull’adeguatezza delle strutture organizzative interessate.
Inoltre, l’organo di controllo interno avrà cura di svolgere le opportune verifiche affinché la piattaforma dei crediti commerciali-PCC sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte degli enti e organismi vigilati.
Da ultimo, non si tralascia di rammentare che le risultanze delle attività e di tutte le verifiche svolte dai collegi dei revisori dei conti e sindacali devono trovare puntuale descrizione nell’ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali.