Progetto prima del bando solo se c'è autosufficienza finanziaria
L'art. 1 comma 70 Legge 213/2023 dispone:
70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019»;
b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione ai sensi del presente comma».
La norma rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Si interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per il periodo 2019-2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
In secondo luogo, il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.
In merito, la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della regione Lombardia – con la Delibera n. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare […], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione”.
Detto in altri termini: se la realizzazione del progetto venisse poi vanificata dal mancato finanziamento dell'opera o dell'investimento in genere, l'ente locale dovrebbe comunque poter andare avanti a realizzare l'opera. E tale verifica deve essere fatta a monte; perchè un progetto realizzato e incompiuto costituisce presupposto di danno erariale.