Progetto edificatorio non realizzato, non sempre si rimborsa
Il TAR Brescia, con sentenza n. 544/2022 ha precisato che quando la fonte dell’obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, predeterminato per gli oneri concessori, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento della monetizzazione.
La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarate nulla.