Progetto di bilancio 2025-2027 con separata delibera IMU e prospetto aliquote, guai a dimenticarsi !
Il progetto di bilancio 2025-2027 deve contenere anche la delibera aliquote IMU impostata secondo il prospetto di cui art. 1 commi 756 e 757 Legge 160/2019, come disposto da DM Ministero Economia e Finanze 06.09.2024.
In caso di violazione, la SANZIONE sarà abnorme, ovvero l'abbattimento delle maggiorazioni delle aliquote, come disposto dal comma 767 art. 1 Legge 160/2019 e smi.
LINEE GUIDA per la compilazione del prospetto.
Legge 160/2019 art. 1 commi 756 e 757
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
Altri commi rilevanti stessa legge
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. IN DEROGA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 169, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, E AL TERZO PERIODO DEL PRESENTE COMMA, A DECORRERE DAL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE OBBLIGATORIA DEL PROSPETTO DI CUI AI COMMI 756 E 757 DEL PRESENTE ARTICOLO, IN MANCANZA DI UNA DELIBERA APPROVATA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL COMMA 757 E PUBBLICATA NEL TERMINE DI CUI AL PRESENTE COMMA, SI APPLICANO LE ALIQUOTE DI BASE PREVISTE DAI COMMI DA 748 A 755.