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Progetti FAMI: fuori campo IVA il trasferimento di fondi senza co-finanziamento

Le quote erogate dal Comune Capofila ad una ONLUS - Partner per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) sono escluse da IVA. in quanto le somme sono erogate nell'ambito di un procedimento amministrativo e destinate a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.

Nel caso di specie, il Comune aveva disposto, tramite Determina dirigenziale, in qualità di Capofila di Soggetto Proponente Associato, all'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da finanziare a valere sul FAMI 2014-2020, indicendo un avviso pubblico poi di selezione di uno o più soggetti interessati, in qualità di Partner, alla presentazione di proposte progettuali, a valere sul medesimo Fondo. L'Avviso prevedeva che il Comune non avrebbe messo a disposizione quote di cofinanziamento, se non mediante la valorizzazione di risorse strumentali.
L'ente locale si è quindi costituito in forma di partenariato per presentare le proposte di progetto di cui sopra in qualità di Soggetto Proponente Associato (Capofila) con il Partner selezionato, entrando nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento dal Ministero. Il Ministero ha poi stipulato con il Comune, in veste di beneficiario capofila e con i Co-Beneficiari la Convenzione di sovvenzione FAMI che prevede un importo, salvo eventuali economie di progetto, suddivisi tra contributo comunitario, contributo pubblico nazionale e contributo del beneficiario finale. Il beneficiario Capofila è il solo destinatario dei finanziamenti, che li riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari e li riassegna a questi ultimi pro-quota.

La Cooperativa chiedeva chiarimenti sul trattamento ai fini IVA da applicare al trasferimento delle anzidette risorse, afferenti a prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative dalla stessa effettuate.

L'Agenzia delle entrate, assumendo "acriticamente" quanto esposto dalla cooperativa istante, rileva che "l'erogazione delle somme in argomento trova la propria fonte normativa nel DM n. 664 del 2019, emanato peraltro in attuazione del Regolamento UE, ed è ulteriormente disciplinata dalla Determinazione del Comune e dalla Convenzione.
Da tali fonti è derivato un procedimento di tipo amministrativo avviato, anche secondo quanto riferito nell'istanza e nella documentazione integrativa, a norma dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, caratterizzato dall'emanazione di Avvisi pubblici da parte del Ministero (quale Autorità responsabile del FAMI) nonché del Comune (quale Partner capofila del progetto approvato).
Alla luce di ciò le elargizioni in esame appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante."

In particolare, nella documentazione integrativa, era stato confermato che il Comune " non è tenuto ad erogare alla co-beneficiaria (...) contributi provenienti dal proprio bilancio" e specifica che la quota di finanziamento dallo stesso messa a disposizione per la realizzazione del progetto a valere sul FAMI "è costituita unicamente da personale interno".

Ne consegue che, in linea con i chiarimenti di prassi emanati, in particolare dalla circolare n. 34/E del 2013, le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.