Progettazione e concorsi di idee: la "fama" dell'architetto non giustifica l'affido diretto
Nella Delibera Anac n. 548 del 13 luglio 2021, di cui è anche dato risalto anche nella home page con la pubblicazione di una sintesi, l'Autorità censura l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lettera b1) del Codice della "progettazione del Palazzo della Dogana ad Architetto di rilevanza internazionale esperto di restauro di beni monumentali", da parte del Comune di Avellino, all'arch. Massimiliano Fuksas, la cui prestazione è stata considerata "infungibile", ovvero l’unica atta a garantire il soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione.
L’art. 63 comma 2 lett. b1) del Codice dei contratti consente l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara allorquando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica tale che risulta univocamente identificato l’artista che può produrla o ne è in possesso.
Per ANAC, non ricorrono invece tali presupposti: nei casi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, il codice dei contratti prevede la possibilità di ricorrere alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee (di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156” del codice), rilevando che tali procedure sono atte a garantire, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione cui sempre deve conformarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, la selezione della migliore offerta sotto ogni profilo.
L’Amministrazione ha invece aprioristicamente ritenuto che un progetto architettonico di pregio potesse essere redatto solamente da uno specifico architetto di fama internazionale. Tale assunto appare non rispettoso delle previsioni normative e degli stessi principi generali dell’ordinamento. Infatti non può asserirsi aprioristicamente che l’opera assumerà i caratteri dell’unicità solo se affidata ad architetto di fama internazionale poiché tale elemento, pur potendo incidere, anche significativamente, nell’ambito del processo di ideazione e realizzazione di un’opera di grande valore, anche artistico, non può ritenersi determinante ed univoco.
Delimitare la ricerca dell’affidatario alla cerchia degli “architetti di fama internazionale” costituisce, nella fattispecie, pertanto, una concreta limitazione della concorrenza.
L’Amministrazione ha altresì ritenuto che l’unico professionista di fama in grado di garantire la realizzazione di “un’opera d’arte che possa avere i connotati di unicità,” fosse Fuksas, ritenendo di fatto che il servizio reso dallo stesso potesse ritenersi infungibile “in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa", senza chiarire adeguatamente i motivi della scelta. Il curriculum internazionale, oltre a non poter essere ritenuto condizione necessaria e sufficiente per conferire all’opera da progettare un importante carattere artistico, è altresì comune ad altri professionisti del settore.
Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire la differenza tra “esclusività/unicità” della prestazione ed infungibilità della stessa: richiamando le proprie linee guida n.8 ha ribadito che i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi, in quanto un bene o un servizio è infungibile quando è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno dell’amministrazione. Pertanto, anche in presenza di diritti esclusivi, non è detto che il bisogno dell’Amministrazione non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altre soluzioni.
Ha altresì rilevato che “Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità. Si tratta, infatti, di elementi che, da soli, non possono condurre al ricorso alla procedura negoziata senza bando precludendo, in tal modo, ad altri potenziali concorrenti di presentare offerte qualitativamente equipollenti se non superiori al presunto unico fornitore in grado di soddisfare certi standard".
Di conseguenza, l'affidamento in oggetto non è rispettoso dei principi di libera concorrenza e non discriminazione come elencati all’art. 30 del Codice dei Contratti, e degli articoli n. 23 e n.157, inerenti la progettazione dei lavori pubblici, dello stesso.