Profili non disapplicati
ARAN ha risposto al seguente quesito: la disciplina dei profili professionali per le attività di informazione e comunicazione, introdotta con il CCNL del 21.05.2018, viene disapplicata con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL del 16.11.2022?
RISPOSTA:
Preme evidenziare che, i sensi di quanto disposto dal comma 8, dell’art. 2 del CCNL Funzioni Locali, del 16.11.2022, viene sancito il principio generale di tecnica redazionale del contratto, in forza del quale: “Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL”.
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma 8, e 21 (rubricato “Disapplicazioni”) del medesimo testo contrattuale si evince chiaramente che l’art. 18 bis del CCNL del 21.05.2018 è ancora pienamente in vigore, in quanto non espressamente disapplicato o sostituito da successive disposizioni.
Tra l’altro nell’esemplificazione dei profili contenuta nella Tabella A “Declaratorie” in calce al CCNL, sia nell’Area Istruttori che nell’Area dei Funzionari ed EQ, sono richiamati i profili delle attività di informazione e comunicazione previsti dall’”Accordo tra l’A.Ra.N, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI siglato il 7.04.2022.