Processo Tributario - Nuove prove in appello
L’art. 58 d.lgs. 546/1992, rubricato Nuove prove in appello, come modificato dall’art. 1, lett. bb), d.lgs. 222/2023 stabilisce:
“1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.”.
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania attraverso la sentenza 5321/2024 del 13 settembre scorso, in appello non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova, né possono essere prodotti nuovi documenti salvo gli stessi siano giudicati come indispensabili ai fini della decisione ovvero sia dimostrata la loro riferibilità della mancanza probatoria per causa non imputabile alla parte.
Si coglie l’occasione per segnalare che l’articolo 58 d.lgs 546/1992, nella versione riportata, si applica a partire dal 1° settembre 2024, come disposto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023 che prescrive: "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”.