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Processo Tributario - produzione nuovo documenti in appello

La Cassazione con Sentenza n. 9635/2024, del 10 aprile 2024 richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza, ha affermato che: “in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c, ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 21, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021 Rv. 661783 – 01); in senso conforme, vedi Cass. n. 414/2013; Cass. n. 655/2014; Cass. n. n. 3661/2015 e Cass. 29087/2018).”.

La Corte ricorda, inoltre, che nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 546/1992; gli stessi non possono essere ritirati dalle parti. Queste ultime potranno solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti presenti nel fascicolo. Di conseguenza la documentazione depositata in modo tardivo in primo grado è utilizzabile in appello, ove sia stata acquisita nel fascicolo processuale, a condizione che venga depositata entro il termine (perentorio) di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.

Inoltre, la decisione ut supra citata chiarisce: “Orbene, nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l'art. 58, comma 2, (che regola appunto li giudizio tributario di appello) fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", ma ciò, però, può avvenire solo con l'atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello ed in tal senso, si è affermato che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita dalla legge con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza di termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.).