Processo tributario - Produzione documentale in appello
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, con Sentenza n. 4346/2024 del 28/06/2024, ha affermato che “... nella specialità del rito tributario, la tardiva produzione documentale in primo grado non preclude alla parte la produzione stessa in grado di appello, nell'osservanza delle forme e dei tempi previsti per quest'ultimo grado.”
Sul punto, la Corte ha ripreso l'indirizzo della Corte di Cassazione “(Cass.n. 24398/16) "in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.. Tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest'ultimo sia depositato all'atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 deve ritenersi sanata".
La Corte ha anche aggiunto: “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, inoltre, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.”.