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Processo Tributario: primi commenti sulla prova testimoniale

Il 14 maggio scorso è stato pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria, un interessante Tax Justice avente ad oggetto: “La testimonianza scritta: prime applicazioni giurisprudenziali”.

Il documento analizza le prime sentenze di merito che si sono dedicate ai presupposti e alle modalità di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario.

Si ricorda che questo strumento probatorio è stato introdotto con L. 130/2022, che ha riformulato l'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992.

La citata disposizione normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 220/2023 (attuazione delega fiscale in materia di processo tributario) e proprio per questo il Tax Justice esamina anche le recenti novità introdotte dal predetto decreto legislativo, riguardo questo mezzo di prova.


L'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, nell'attuale versione, stabilisce:

"Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione".