Processo tributario - Ogni ricorso è autonomo
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23251 del 28 agosto scorso, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“"Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo".”
La Corte ha infatti osservato: “Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato e merita conferma il principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d'altronde conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo (art. 18 e 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011). Non è pertanto consentito, nell'impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell'art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand'anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all'interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo, e richiamato per relationem.”