Processo Tributario - Motivazione e Dispositivo della sentenza
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria con la sentenza n. 2370 del 12 settembre 2024 ha chiarito che la funzione del dispositivo è solo quella di esprimere in forma riassuntiva la decisione e in caso di eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo, si dovrà considerare prevalente la motivazione.
Sul punto è stato osservato: “come reiteratamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, "La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda" Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19074 del 25/09/2015 (Rv. 636683 - 01). In tale ambito è stato anche più recentemente osservato in giurisprudenza che diversa è la funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione; quest'ultima, in particolare, deve contenere "l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione" (art. 132, n. 4, c. p.c.; secondo l'art. 118 disp. att. "delle ragioni giuridiche della decisione") sicché costituisce la parte della sentenza che, dovendo esplicitare le ragioni giuridiche della decisione, non può che rivelare anche il dictum formalmente espresso dal dispositivo, atteso che è impossibile che si possano esporre le ragioni di una decisione senza indicare appunto la decisione, cioè il loro punto di arrivo e le relative conseguenze. Ne discende che, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, l'eventuale incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione (Cass. n. 6884/2023). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata, dunque, nel senso di ritenere che, avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, persino eventuali contrasti tra motivazione e dispositivo non possono che essere sciolti nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo (cfr. Cass. 4 marzo 2005, n. 4741; Cass., Sez. VI - 3, ordinanza n. 9840/2012).”.
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