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Processo tributario - L'onere della prova dell'amministrazione finanziaria

La Corte di Giustizia di secondo grado dell'Abruzzo, con sentenza n. 1, del 2 gennaio 2024, in riferimento all'art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992, ha osservato: "La disposizione in parola non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, limitandosi semplicemente ad affermare che è l'Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell'accertamento, senza giungere, come pretenderebbe la contribuente, ad addossare ogni onere probatoria all'Agenzia delle entrate. Tale ordinaria ripartizione dell'onere della prova nel giudizio resta ancorata ai principi classici, ovvero quelli stabiliti dall'art. 2697 del cod. civ. che non risulta affatto abrogato o comunque inapplicabile al processo tributario".


L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 che prevede: "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati" è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 130/2022.