Processo Tributario - L'atto di appello
La Corte di Giustizia di II grado della Puglia con sentenza 3816/2023 del 29 dicembre 2023 ha osservato: “... nel giudizio tributario l’atto di appello è da ritenersi inammissibile, nelle sole ipotesi previste dall’art. 53 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, ovvero solo quando non contiene, tra l’altro, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che l’inammissibilità non è ravvisabile qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, ciò in quanto la disposizione in parola deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia che, invece, deve essere consentito, ogni qual volta nell'atto di impugnazione sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord., 02/08/2022, n. 23979) Nella specie, essendo fuor di dubbio che l’appello proposto dal Consorzio contenga tutti gli elementi per contrastare la decisione di primo grado nella parte sfavorevole alle ragioni dell’ente, lo stesso è pacificamente ammissibile.”
Inoltre, la Corte, sempre in riferimento all’atto di appello ha aggiunto: “Le doglianze della contribuente riguardanti il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio sono state riproposte dall’appellata con la memoria di costituzione in giudizio. Le stesso sono inammissibili poiché, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c." (cfr. Cass. sez. Un., 11799 del 12 maggio 2017)”