Processo Tributario - La costituzione del Comune
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo, con sentenza n. 883/2023 del 28 dicembre 2023 ha confermato che il termine entro il quale il comune può costituirsi in giudizio ex art. 23, co. 1, d.lgs. 546/1992 è di natura ordinatoria, ben potendo l'ente locale costituirsi anche oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso.
La Corte si è così espressa: "La Corte in ordine all'eccepita tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, ritiene che l'Ente resistente in un giudizio tributario, può costituirsi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto all'art. 23, primo comma, del Dlgs. 546/1992.".
L'art. 23 d.lgs. 546/1992 prevede: "L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.".