Processo tributario - la compensazione delle spese di lite
La Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 2235 del 18 giugno 2024, applicando l’orientamento della Cassazione in tema di compensazione delle spese di lite, ha osservato: "la compensazione delle spese di lite, nel processo tributario, può essere disposta alla ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. La motivazione che si limiti ad un richiamo generico alla "complessità" o alla "pluralità" delle questioni trattate, senza una loro esatta definizione, è considerata meramente apparente ed è meritoria di censura" (cfr. Cass. Civ. Sez. VI° sent. n. 4764/20);”.
Di conseguenze, secondo la Corte, nel caso di specie: “la formula adottata dalla Commissione Provinciale per giustificare la compensazione delle spese di lite - che fa leva su imprecisate ragioni di opportunità - è assolutamente evanescente e non esplicita alcuna spiegazione delle reali ragioni per cui essa ha inteso adottare tale regolamento delle spese. Il regolamento delle spese di lite adottato dalla sentenza impugnata soggiace alla disciplina contenuta nell' art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 , come modificato dal d. lgs. n. 156/15 , il quale dispone che la compensazione parziale delle spese di lite può essere decisa in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il processo di primo grado non si è concluso con la soccombenza reciproca delle parti; né tantomeno la sentenza di prime cure evoca e motiva la presenza di ragioni gravi ed eccezionali in grado di legittimare la deroga al principio della soccombenza.”