Processo tributario - Inammissibilità dell'appello
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, con sentenza n. 22 del 27 giugno 2023, ha osservato che l’appello depositato oltre il termine stabilito dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 è inammissibile.
In particolare, nel caso di specie, l’appellante chiedeva la rimessione in termini a causa di un malfunzionamento della linea internet, tuttavia la Corte ha chiarito che:
“E’ altresì notorio che l’organizzazione del PTT prevede un sistema di comunicazioni automatiche, a garanzia di possibili malfunzionamenti di natura informatica, come del resto emerge dalle “Indicazioni operative al PTT” sul sito istituzionale della Giustizia tributaria, ben descritte, anche con la visualizzazione di apposite istruzioni, dall’Ufficio, nell’atto di controdeduzioni (pagg. 10 e ss., ove si legge “se la trasmissione è effettuata correttamente la ricevuta di avvenuta trasmissione con il relativo identificativo della trasmissione viene mostrata sia a video che inviata alla casella di posta certificata indicata”… “E’ possibile stampare la NIR, nel formato definitivo selezionando il pulsante Download NIR. Effettuata la trasmissione telematica ha inizio l’elaborazione della documentazione inviata che può avere in alternativa:
- esito positivo, con conseguente iscrizione al Registro generale ed eventuale comunicazione delle segnalazioni riscontrate;
- esisto negativo con comunicazione degli eventuali errori.
La comunicazione di tale esito avviene entro le 24 ore successive alla trasmissione sia nell’area riservata sia tramite l’invio all’indirizzo PEC del soggetto abilitato”). Quindi, il fatto stesso di non aver ricevuto la PEC che comunicava l’esito del deposito nelle successive 24 ore avrebbe dovuto indurre l’appellante ad effettuare una verifica della correttezza delle operazioni svolte: ciò sarebbe stato possibile, in quanto, dal 22.09.2022 al 07.10.2022 residuavano quindici giorni per effettuare le verifiche, ma ciò non è avvenuto, avendo effettuato il deposito solo il 07.12.2022.”
Per queste ragioni, non essendo stati forniti elementi di prova utili, l’appello è stato dichiarato inammissibile.