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Processo Tributario - Il Giudizio di ottemperanza nel caso di condanna alle spese

La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 3097 del 2 febbraio scorso, ha chiarito che, riguardo le spese di lite, ove l’amministrazione non esegua una sentenza tributaria, l’unico rimedio esperibile per il contribuente è il giudizio di ottemperanza: “questa Corte ha già avuto occasione di affermare - Cass. 7/04/2022, n. 11286 - che "In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessita di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento"; a tale conclusione questa Corte è giunta dopo aver rilevato che con "la novella di cui al D.Lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016 (...) Si è esteso cosi al processo tributario il principio di cui all' art. 282 cod. proc. Civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, D.Lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, D.Lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessita di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima";”.

Per queste ragioni, la Corte, nel caso, di specie ha affermato “l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto il giudizio di ottemperanza concorrente con l'espropriazione forzata in sede civile (p. 4 della sentenza) e di conseguenza per avere considerato necessario per il contribuente che abbia optato per l'espropriazione forzata l'ottenimento di una sentenza munita della formula esecutiva, considerando illecita il diniego della relativa apposizione;”.