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Processo Tributario - Il contenuto del ricorso in appello

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, attraverso la Sentenza n. 4899/2024 del 26/06/2024, ha affermato che, il ricorso in appello, contenente la mera riproposizione di circostanze e ragioni già dedotte ed argomentate in primo grado, che non consideri le circostanze e le ragioni su cui si basa la pronuncia impugnata, non integra una vera e propria impugnazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile per carenza dell’oggetto, in quanto lo stesso non permette di individuare i punti della decisione che l’appellante vuole sottoporre all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

La citata Corte, richiamando l’art. 53 d.lgs. 546/1992, ha infatti osservato: “L’articolo 53, co.1, del codice di rito tributario dispone che “Il ricorso in appello contiene ... i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati ...”. I motivi specifici di impugnazione sono intesi come critiche alle soluzioni date nella sentenza alle questioni della causa, ovvero come censure puntuali e determinate con cui si allega l’esistenza di errori dal giudice a quo. La giurisprudenza riserva ai motivi la funzione di consentire l’individuazione delle statuizioni contenute nel primo provvedimento che vengono impugnate, in tal modo essendo circoscritto l’oggetto dell’impugnazione, potendosi sceverare tra capi impugnati e capi invece passati in giudicato ai sensi dell’articolo 329 cpc (Cass. 2217/07; 20261/06). Altra giurisprudenza costante ritiene che i motivi servano a delimitare l’ambito cognitorio del giudizio di appello, nel senso che la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi (Cass. 9244/07; 7852/01).”.

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto: “L’appellante ha mancato di svolgere una critica puntuale ed approfondita rispetto all’operato del primo giudice nella soluzione delle varie questioni, mancando di incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni poste a base della decisione (Cass. 1924/2011; 22193/2010).”.