Processo tributario - Applicazione delle spese di lite
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, attraverso la sentenza n. 4213/2024 del 28 giugno 2024, in riferimento alle spese processuali, riprendendo l’orientamento della Cassazione, ha affermato: “quando il diritto di cui si domandl'accertamento in giudizio sia ritenuto non provato, la parte convenuta resta integralmente vittoriosa, a nulla rileva che il giudice abbia escluso l'esistenza di quel diritto per una, per dieci o per tutte le ragioni dedotte dal convenuto (Cass., 23 giugno 2023, n. 18062)”.
Nel caso di specie il ricorrente, in primo grado, era rimasto vittorioso anche se solo per uno dei diversi motivi dedotti, per questo secondo la CGT di secondo grado della Campania il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare il convenuto (nel caso trattato l'amministrazione, che aveva emesso il provvedimento impugnato) alle spese di lite.
Per queste ragioni, la CGT di secondo grado ha accolto l’appello, chiarendo che la sentenza di primo grado deve essere integrata con la condanna alle spese di lite di primo grado.