Procedure semplificate in deroga: chiarimenti sulla pubblicazione degli avvisi
Si segnalano due pareri del Mit in merito alle procedure semplificate di cui al D.Lgs. 76/2020 che, come già evidenziato nel parere n. 735/2020 (v. news), non sono facoltative, sostituendo, fino al 31/12/2021, le procedure di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto riguarda la pubblicazione dell'avviso per la procedura negoziata senza bando, il parere n. 729 del 16 settembre 2020 chiarisce che si tratta di un "avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa" e non una manifestazione di interesse, per la quale valgono i termini dei 15 giorni ed occorre gestire le relative offerte.
Con riferimento invece alla pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura che, anche a regime, è esclusa per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, il parere n. 746 del 30 settembre chiarisce che l'esonero è previsto anche per gli affidamenti sotto i 75.000 euro, limite previsto dall'art. 1 del D.L. 76/2020. Quanto ai contenuti di detto avviso, lo stesso potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l’indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.