Procedure selettive di progressione economica, distinguo tra funzionari ed elevate qualifiche
ARAN ha risposto al quesito CFL 244: in un Ente senza personale dirigenziale, ove gli incaricati di EQ valutano del personale assegnatogli appartenente alla stessa area (Funzionari EQ), è possibile stabilire, in sede di contrattazione integrativa, che ai fini delle procedure selettive di progressione economica di cui all’art. 14, del CCNL 16.11.2022, vengano fatte due distinte graduatorie: una per i Funzionari e l’altra per i titolari di incarico di Elevata Qualificazione?
RISPOSTA
In merito al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, come noto, la norma di cui all’art. 14, comma 2, del CCNL 17.11.2022 recita “L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” … avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate …” ragione per cui si ritiene che, alla luce della nuova formulazione letterale dell’articolato contrattuale, le procedure selettive devono avvenire per area. Qualora però, come nel caso di specie, si possa creare una situazione di palese conflitto di interesse tra valutato e valutatore si ritiene che si possano legittimamente fare due distinte graduatorie.